DIRITTO ANNUALE
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INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2012
Il Ministero dello Sviluppo Economico, tenuto conto della perdurante difficile situazione finanziaria e della disponibilità del sistema camerale a farsene carico, con nota n. 255658 del 27/12/2011 ha precisato che per l'annualità 2012 si applicano gli stessi importi già stabiliti per l'anno 2011.
IMPORTI E MODALITA' DI VERSAMENTO
Si pubblicano di seguito le indicazioni necessarie con riferimento agli importi del tributo ed alle relative modalità di versamento:
Imprese di nuova iscrizione (file PDF 77 Kb)
Imprese iscritte nella sezione ordinaria (file PDF 93 Kb)
Imprese iscritte nella sezione speciale (file PDF 91 Kb)
Imprese iscritte solo al Rea (file PDF 67 Kb)
TERMINI DI VERSAMENTO
Il diritto annuale dovuto per l’anno 2012 deve essere versato ordinariamente entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16 giugno), con importo arrotondato all'unità di euro, ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, versato in centesimi.
Nel caso di iscrizioni di imprese in corso d'anno o di aperture di nuove unità locali, gli importi relativi al diritto annuale possono essere versati direttamente al momento dell'iscrizione o nel termine ultimo dei trenta giorni successivi mediante modello F24, indicato di seguito nel paragrafo relativo a “come si versa”.
Con il D.P.C.M. 06.06.2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2012, n. 135 avente per oggetto il differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, applicabile anche al diritto annuale, sono stati prorogati i termini per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, pertanto i soggetti di seguito indicati:
- le imprese individuali;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati al precedente
possono effettuare i versamenti del diritto annuale entro i seguenti termini:
- entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
- dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
CHE COS'È IL DIRITTO ANNUALE
Il Diritto annuale è il tributo obbligatorio che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede (art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche). La misura del Diritto annuale è stabilita annualmente dal Ministero delle attività produttive con un apposito decreto.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Chi deve pagare (file PDF 32 Kb)
Attenzione alle truffe (file PDF 84 Kb)
Riferimenti operativi (file PDF 100 Kb)
CALL CENTER
199 50 04 33
COME SI VERSA
Il tributo deve essere versato su modello F24.
Nella sezione Contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa).
Nella sezione ICI ed altri tributi locali:
• CODICE ENTE - sigla della provincia presso la cui Camera di Commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (GR per Grosseto)
• CODICE TRIBUTO - 3850
• RATEAZIONE - il campo non deve essere compilato
• ANNO DI RIFERIMENTO – 2012
• IMPORTI A DEBITO - indicare l’importo dovuto complessivamente dall’impresa, calcolato come somma dell’importo previsto per la sede e dell’importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.
NORMATIVA
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Pdf 209 Kb)
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in particolare l’art. 18, così come modificato dall'art. 17 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - legge finanziaria 2000 - ha apportato modifiche alle modalità di determinazione, termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale dovuto alle Camere dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e da ultimo dall'art. 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)
D.M. 11 maggio 2001, n. 359 (Pdf 52 Kb)
Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (Pdf 141 Kb)
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 (Pdf 67 Kb)
Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27
Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/C del 20 giugno 2005 (Pdf 654 Kb)
Avente ad oggetto Decreto 27 gennaio 2005, n. 54. Regolamento relativo alle sanzioni tributarie in riferimento al diritto annuale delle camere di commercio
Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (file Pdf 912 Kb)
Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (Pdf 208 Kb)
Deliberazione del Consiglio camerale n. 6 del 09 novembre 2005 - Modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 27 aprile 2007






