REGISTRO INFORMATICO PROTESTI
HOME > REGOLAZIONE DEL MERCATO > Registro informatico protesti
Informativa sui protesti cambiari
Le Camere di Commercio Italiane hanno assunto le attuali competenze in materia di protesti cambiari con l'entrata in vigore della Legge n. 235 del 18/08/2000 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari” e del Decreto Ministeriale n. 316 del 09/08/2000, attuativo della stessa, recentemente modificato dall'art. 45 della Legge n. 273 del 12/12/2002. In particolare le Camere di Commercio curano l'inserimento dei nominativi trasmessi da parte degli ufficiali levatori, nonché le cancellazioni, le annotazioni e le riabilitazioni richieste dai soggetti iscritti nel registro; rilasciano visure e certificazioni.
L'Ente Camerale provvede alla pubblicazione mensile dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari ed assegni bancari, nel Registro Informatico dei Protesti. A tal fine, i pubblici ufficiali abilitati (notai, ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, segretari comunali) trasmettono mensilmente, alla stessa, i loro elenchi. La pubblicazione degli stessi ha luogo nei 10 giorni successivi alla ricezione da parte della Camera di Commercio. Le notizie dei protesti vengono conservate nel suddetto Registro per cinque anni dalla data di iscrizione. L’unità organizzativa preposta è la Regolazione del Mercato.
Tra le altre competenze, oltre alla pubblicazione dei protesti sul registro informatico, la Camera di Commercio provvede alla tenuta dell’elenco dei nominativi dei Pubblici Ufficiali abilitati alla levata dei protesti nella Provincia, ed alla pubblicazione semestrale dello stesso.
Presso l’ufficio protesti della Camera di Commercio, di una qualsiasi provincia italiana, è possibile acquisire, attraverso interrogazioni al Registro Informatico, informazioni relative a nominativi di persone e/o di imprese per verificare se, a carico del/delle stesso/e, risultino protesti cambiari limitatamente agli ultimi cinque anni. Possono, pertanto, essere rilasciate visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti, indicando specificatamente le province ed i nominativi sui quali si intende effettuare la ricerca.
I diritti di segreteria richiesti, per il rilascio di visure, sono pari a € 2,00 per la ricerca di ciascun nominativo. Nel caso di rilascio di un certificato viene applicata la tariffa di € 5,00 per ciascun nominativo oltre l’applicazione di una marca da bollo da € 14,62 (da produrre direttamente all’ufficio protesti).
A chi rivolgersi
Unità Regolazione del Mercato
Via Adda n. 129 – 58100 Grosseto
Tel. 0564 28854
Fax 0564 418064
____________
Riferimenti normativi
- Legge 12/2/1955 n. 77 “ Pubblicazione degli Elenchi dei protesti Cambiari”
- Legge 12/6/1973 n. 349 “Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari”
- D. L. 18/9/1995 n. 381 coordinato con la Legge di conversione 15/11/1995 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di Commercio”
- Legge 7/3/1996, n. 108 “Disposizioni in materia di usura” (artt. 17 e 18)
- Legge 18 agosto 2000, n. 235 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari”
- D.M. 9 agosto 2000, n. 316 “Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti”
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. (art. 45)”
____________
Domande frequenti sui Protesti (FAQ)
____________
Argomenti correlati:
Cancellazioni
Annotazioni
Cancellazioni per levata illegittima od erronea
Cancellazioni per intervenuta riabilitazione
Sospensione
L’Ufficio Protesti può sospendere la pubblicazione di un protesto, solo in presenza di un ordine dell’autorità giudiziaria. La sospensione è un provvedimento a carattere temporaneo e non si traduce in modo automatico nella cancellazione.
Ritiro originale effetti protestati
MODULISTICA
- Ritiro originali effetti protestati (file PDF 64 Kb)
- Ritiro originali effetti protestati - delega (file PDF 68 Kb)






