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PEC SOCIETA'

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Obbligo di comunicazione della Pec delle società al Registro Imprese

Le società costituite prima del 29/11/2008 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare ed iscrivere il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro Imprese  (art. 16, c. 6 del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009).

La  legge 4/4/2012 di conversione del D.L. 5/2012, ha modificato l'originario art. 16 del D.L. 185/2008, eliminando la proroga del termine al 30.06.2012, ed introducendo, oltre al comma 6, il comma 6-bis di seguito riportato:
“L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.”

L’adempimento è completamente gratuito. Per la richiesta di iscrizione non si devono pagare i diritti di segreteria, l'imposta di bollo o la tariffa normalmente dovuta per le pratiche telematiche.

Le imprese individuali e le altre imprese non costituite in forma societaria, non sono
obbligate al deposito di questa comunicazione; nel caso in cui venga depositata, sono dovuti diritti di segreteria ed imposta di bollo.

L’Ufficio Registro Imprese  della Camera di commercio di Grosseto  ha predisposto un'apposita Guida alla compilazione della pratica PEC  che contiene utili indicazioni per la corretta predisposizione delle dichiarazioni.

Si ricorda che:

  • l'obbligo riguarda esclusivamente le società (le imprese individuali ed i consorzi ne hanno la facoltà,  ma in tal caso scontano diritti e bolli);
  • la cosiddetta “PEC del cittadino” (riconoscibile dal dominio @postacertificata.gov.it)  non può essere utilizzata dall’impresa come indirizzo elettronico (e pertanto non può essere iscritta al Registro Imprese);
  • l'omessa/ritardata comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice Civile.

Con parere reso in data 24 novembre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico (file PDF 136 Kb) ha chiarito che per le società fallite non vi è obbligo di comunicare la casella PEC al Registro imprese. Per le altre tipologie vale invece quanto riportato nella seguente comunicazione "Precisazioni in merito all’obbligo della PEC per le società in procedura concorsuale (file PDF 144 Kb)" redatta in data antecedente al parere.

 
Se devi iscrivere la PEC al Registro Imprese, controlla che:

La tua società ha già una casella PEC?

Se l'indirizzo PEC non è presente nel Registro Imprese, oppure è presente ma non è corretto, comunica al Registro Imprese l'iscrizione o la variazione dell'indirizzo PEC seguendo le indicazioni della Guida.

Per assolvere l'obbligo normativo ricordiamo: 

Chi è tenuto ad iscrivere la PEC al Registro Imprese?

  • Le società di persone e di capitali.

Chi è escluso dall'obbligo di iscrizione della PEC al Registro Imprese?

  • Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria.

Da quando decorre l'obbligo di iscrizione della PEC al Registro Imprese?

  • Per le società costituite prima del 20-11-2008: entro il 29-11-2011;
  • Per le società costituite a partire dal 20-11-2008: all'atto dell'iscrizione.

Quali sono i costi per l'iscrizione e la variazione della PEC al Registro Imprese?

  • Sia l'iscrizione che la variazione dell'indirizzo di PEC al Registro delle Imprese sono gratuite poiché esenti da bolli, diritti, tariffe.

Come fare per iscrivere o modificare la PEC al Registro Imprese?
Consulta la Guida alla compilazione pratica PEC

La casella PEC iscritta al Registro Imprese è scaduta?
Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono attive fino al raggiungimento della data di scadenza.
In prossimità della scadenza è necessario contattare il Gestore del servizio e provvedere al rinnovo del certificato. In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro Imprese.

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