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VERIFICA PAGAMENTI E REGOLARIZZAZIONI

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La Camera di commercio procede all'accertamento delle violazioni relative al diritto annuale mediante iscrizione diretta a ruolo.

I ruoli vengono resi esecutivi, annualmente, con riferimento alle posizioni irregolari rilevate nel terzo esercizio precedente (esempio: ruolo 2013 – posizioni irregolari 2010).

Per tutte le annualità del diritto annuale non iscritte a ruolo, è possibile l'utilizzo di strumenti di regolarizzazione che riducono gli oneri sanzionatori (ravvedimento operoso o regolarizzazione spontanea con riduzione del 20% della sanzione).

In un'ottica di massima trasparenza e collaborazione, è possibile richiedere all'ufficio Tributi una verifica puntuale, anche massiva, delle posizioni delle singole imprese con riferimento al diritto annuale.

Verifica singola posizione
Per la verifica di singole posizioni, è sufficiente inviare la richiesta tramite una mail, avente per oggetto “Verifica diritto annuale”, all'indirizzo di posta elettronica diritto.annuale@gr.camcom.it. La richiesta deve contenere i dati necessari per la corretta individuazione della posizione (denominazione e numero Rea o codice fiscale).

Verifiche massive
Per le associazioni di categoria o gli studi professionali interessati alla verifica di una pluralità di posizioni, la procedura è articolata nelle seguente fasi:

  • invio della richiesta tramite una mail, avente per oggetto “Verifica diritto annuale”, all'indirizzo di posta elettronica verificadiritto@gr.camcom.it, recante in allegato l'elenco delle imprese per le quali si desidera attivare la verifica, contenente i dati necessari per la corretta individuazione delle posizioni (denominazione e numero rea o codice fiscale);
  • l'ufficio Tributi, esperite le verifiche, trasmetterà all'indirizzo mail del richiedente un elenco contenente l'esito relativo alle singole posizioni nonché le eventuali modalità e gli importi per il ravvedimento operoso (entro un anno dalla violazione) ovvero per la regolarizzazione spontanea con riduzione del 20% della sanzione (oltre un anno dalla violazione e prima dell'accertamento);
  • nel caso si rendano necessari ulteriori confronti (anche intesi a rilevare eventuali incongruenze tra la situazione reale dei soggetti iscritti ed i dati risultanti dal Registro delle Imprese - Unità locali, Sezioni R.I., ecc. - che rappresentano l'unica base normativa di riferimento ai fini del calcolo del diritto annuale) sui risultati delle verifiche, l'Ufficio Tributi resterà a disposizione previo appuntamento.
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