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ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

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L’Albo delle imprese artigiane è un pubblico registro nel quale devono essere iscritte le imprese che esercitano un’attività artigiana, aventi sede nel territorio provinciale.


ISCRIZIONE

Per la Legge Regione Toscana n. 53/2008, si devono iscrivere all’Albo delle imprese artigiane gli imprenditori e le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge, che definisce:

  • imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente, ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;

  • impresa artigiana quella che, esercitata dall’imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:
    - lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e/o di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e/o attività di prestazione di servizi;

    - l’impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’art. 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;
    - l’impresa rispetta i limiti dimensionali fissati dall’art. 9 della L. 53/2008.

     

L’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Hanno l’obbligo di iscriversi all'Albo delle imprese artigiane:

  • imprese individuali:
  • società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008;
  • società in accomandita semplice, purché tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti (art. 5, L. R. 53/2008), e non siano soci unici di s.r.l. o soci accomandatari in un'altra s.a.s.;
  • società a responsabilità limitata con unico socio, purché il socio sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e non sia socio unico di altra s.r.l. o socio accomandatario di s.a.s.;
  • società cooperative, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008.

Hanno facoltà di iscriversi all'Albo delle imprese artigiane:

  • società a responsabilità limitata pluripersonale, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e possegga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti.

Sono iscrivibili in separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane:

  • i consorzi e le società consortili costituiti fra imprese artigiane;
  • i consorzi e le società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, purché in numero non superiore ad un terzo;
  • gli enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, sempreché le imprese detengano la maggioranza degli organi deliberanti.

REQUISITI PERSONALI

a) Partecipazione manuale al processo produttivo.

b) Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate da apposite leggi (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchini ecc.).

c) Maggiore età.

d) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

e) Per i cittadini extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno per:

- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato (non stagionale);
- “assistenza minore”;
- asilo;
- attesa di occupazione;
- protezione sussidiaria.

REQUISITI DIMENSIONALI D'IMPRESA

Per le imprese che non lavorano in serie: un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 9; il numero massimo può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Per le imprese che lavorano in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 12 dipendenti a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Per le imprese che svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 16; il numero massimo può essere elevato a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Per le imprese di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.

Per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.


ISCRIZIONI, MODIFICHE, CANCELLAZIONI


Dal 29 ottobre 2009 l’Albo delle Imprese Artigiane è tenuto con le modalità previste per il Registro delle Imprese, per cui tutte le denunce artigiane devono essere inviate solo telematicamente. Si ricorda a questo proposito che, oltre a ComUnica, è stato predisposto Starweb, espressamente dedicato alle imprese artigiane.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 67 del 31.12.1987.
  • Disciplina dell’artigiano.
  • Legge n. 241 del 7.08.1990, art. 19 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.
  • Legge n. 57 del 5.03.2001 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
  • Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 - Norme in materia di artigianato.
  • DPG R Toscana 7 ottobre 2009, n. 55/R.
  • Regolamento attuazione LR 22 ottobre 2008, n. 53.


A CHI RIVOLGERSI

Registro Imprese - ufficio Albi e ruoli,
albiruoli@gr.camcom.it
Sede della Camera di Commercio, via Cairoli n. 10 (2° piano)



Consulta la Guida alla presentazione delle dichiarazioni artigiane al Registro delle Imprese e al R.E.A. sul sito di Unioncamere Toscana 

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