ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
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L’Albo delle imprese artigiane è un pubblico registro nel quale devono essere iscritte le imprese che esercitano un’attività artigiana, aventi sede nel territorio provinciale.
ISCRIZIONE
Per la Legge Regione Toscana n. 53/2008, si devono iscrivere all’Albo delle imprese artigiane gli imprenditori e le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge, che definisce:
- imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente, ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- impresa artigiana quella che, esercitata dall’imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:
- lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e/o di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e/o attività di prestazione di servizi;
- l’impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’art. 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;
- l’impresa rispetta i limiti dimensionali fissati dall’art. 9 della L. 53/2008.
L’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Hanno l’obbligo di iscriversi all'Albo delle imprese artigiane:
- imprese individuali:
- società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008;
- società in accomandita semplice, purché tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti (art. 5, L. R. 53/2008), e non siano soci unici di s.r.l. o soci accomandatari in un'altra s.a.s.;
- società a responsabilità limitata con unico socio, purché il socio sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e non sia socio unico di altra s.r.l. o socio accomandatario di s.a.s.;
- società cooperative, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008.
Hanno facoltà di iscriversi all'Albo delle imprese artigiane:
- società a responsabilità limitata pluripersonale, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e possegga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti.
Sono iscrivibili in separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane:
- i consorzi e le società consortili costituiti fra imprese artigiane;
- i consorzi e le società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, purché in numero non superiore ad un terzo;
- gli enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, sempreché le imprese detengano la maggioranza degli organi deliberanti.
REQUISITI PERSONALI
a) Partecipazione manuale al processo produttivo.
b) Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate da apposite leggi (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchini ecc.).
c) Maggiore età.
d) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
e) Per i cittadini extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno per:
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato (non stagionale);
- “assistenza minore”;
- asilo;
- attesa di occupazione;
- protezione sussidiaria.
REQUISITI DIMENSIONALI D'IMPRESA
Per le imprese che non lavorano in serie: un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 9; il numero massimo può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Per le imprese che lavorano in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 12 dipendenti a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Per le imprese che svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 16; il numero massimo può essere elevato a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Per le imprese di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.
Per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
ISCRIZIONI, MODIFICHE, CANCELLAZIONI
Dal 29 ottobre 2009 l’Albo delle Imprese Artigiane è tenuto con le modalità previste per il Registro delle Imprese, per cui tutte le denunce artigiane devono essere inviate solo telematicamente. Si ricorda a questo proposito che, oltre a ComUnica, è stato predisposto Starweb, espressamente dedicato alle imprese artigiane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 67 del 31.12.1987.
- Disciplina dell’artigiano.
- Legge n. 241 del 7.08.1990, art. 19 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.
- Legge n. 57 del 5.03.2001 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
- Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 - Norme in materia di artigianato.
- DPG R Toscana 7 ottobre 2009, n. 55/R.
- Regolamento attuazione LR 22 ottobre 2008, n. 53.
A CHI RIVOLGERSI
Registro Imprese - ufficio Albi e ruoli, albiruoli@gr.camcom.it
Sede della Camera di Commercio, via Cairoli n. 10 (2° piano)
Consulta la Guida alla presentazione delle dichiarazioni artigiane al Registro delle Imprese e al R.E.A. sul sito di Unioncamere Toscana






