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CANCELLAZIONE PER INTERVENUTA RIABILITAZIONE

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Per la cancellazione di protesti levati su assegni, sia bancari che postali, occorre essere in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale con Decreto (Legge n. 235 del 18/08/2000, art. 2 e Legge n. 108/1996 e successive modificazioni, art. 17).

Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione (art. 17 c. 1 Legge n. 108/1996).

Per l'ottenimento del decreto occorre produrre, apposita istanza al Tribunale stesso, corredata dei documenti giustificativi.

I protesti su assegni postali  levati dalle Stanze di Compensazione di Roma e/o Milano e conseguentemente le istanze di cancellazione, corredate della riabilitazione accordata dal Tribunale, devono essere inoltrate alle Camere di Commercio competenti per territorio: (Roma o Milano).

L'istanza di cancellazione per protesti relativi ad assegni bancari è ricevibile solo dopo che sia pervenuto, all'Ufficio Protesti territorialmente competente, il Decreto di Riabilitazione del Tribunale.

La cancellazione del protesto, oggetto della riabilitazione, potrà essere eseguita solo previa pubblicazione del Decreto sopra citato nel Registro Informatico dei protesti cambiari, per il periodo di opponibilità previsto dal D. Lgs. n. 150/2011, pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 4) L. 108/1996.

Il debitore protestato e, successivamente riabilitato, ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto, a seguito di presentazione di domanda di “cancellazione per riabilitazione”.

L'istanza, presentata dall’interessato, dovrà essere rivolta alla Camera di commercio del luogo di levata, come da facsimile in marca da bollo da € 14,62. Il diritto di segreteria per la presentazione dell’istanza è fissato in € 8,00 per ciascun protesto del quale viene richiesta la cancellazione.
 


MODULISTICA

 

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