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UFFICIO SANZIONI

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Dal primo settembre 2000, nell’ambito del processo di decentramento amministrativo, le competenze che erano dell’UPICA - Ufficio Periferico del Ministero dell’Industria già istituito presso la Camera di Commercio - sono state trasferite alla Camera di Commercio stessa.

L’Ufficio Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla Legge 24.11.1981, n. 689, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi competenti (polizia municipale, carabinieri, polizia di stato, registro delle imprese, commissione prov.le per l’artigianato e altri) illeciti amministrativi, dopo l’emissione dei relativi verbali di accertamento.

Il verbale di accertamento è l’atto con cui l’organo di vigilanza, dopo aver rilevato la responsabilità del contravventore, ne comunica gli estremi. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

L’interessato può, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, effettuare il pagamento liberatorio, cioè il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
In ordine al pagamento si possono verificare i seguenti casi:

  • se il pagamento della sanzione viene effettuato in modo corretto, cioè seguendo tutte le indicazioni presenti sul verbale di accertamento, il procedimento si estingue;

     
  • qualora il predetto versamento non sia stato effettuato nei modi giusti, il procedimento non si estingue, ma in questo caso si potrà richiedere il rimborso presso l’ente a favore del quale è stato versato l’importo:
    - se il versamento è stato effettuato a favore della Camera di Commercio di Grosseto, la richiesta di rimborso va indirizzata all’Ufficio Ragioneria della medesima;
    - se il pagamento è stato effettuato a favore dell’Erario, la richiesta di rimborso deve essere fatta alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione Staccata di Grosseto - Via Roma n. 19.
     

Importante
Entro il termine di trenta giorni
dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L’Ufficio Sanzioni Amministrative, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Nel caso di ordinanza ingiunzione di pagamento, il sanzionato può scegliere di comportarsi in uno dei  seguenti modi:

  • colui che si trova in condizioni disagiate può presentare domanda in carta semplice all’Ufficio Sanzioni entro trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, per richiedere di estinguere il suo debito a rate;

     
  • può decidere di pagare in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione presentando l’attestazione dell’avvenuto versamento all’Ufficio Sanzioni per la chiusura del procedimento;

     
  • può decidere di opporsi: in tal caso non deve procedere al pagamento, ma entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica dell’ordinanza-ingiunzione deve presentare Ricorso al Giudice di Pace;

     
  • può decidere di non pagare: l’Ufficio Sanzioni provvederà quindi all’esecuzione forzata, con l’iscrizione della posizione a ruolo esattoriale, applicando alla sanzione pecuniaria una maggiorazione del 10% per semestre compiuto di ritardo, più l’interesse legale maturato per le frazioni di semestre.


A chi rivolgersi

Ufficio Sanzioni Amministrative

Fax: 0564 418064

Dirigente: Michele Lombardi, tel. 0564 430.250 - .251, e-mail michele.lombardi@gr.camcom.it

Responsabile: Alberto Zaccherotti, tel. 0564 414.982, e-mail alberto.zaccherotti@gr.camcom.it

Collaboratori: Giuseppino Vandini, tel. 0564 414.982, e-mail giuseppino.vandini@gr.camcom.it

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